Segnalazioni interne - Whistleblowing

Il 23 luglio 2015 la Banca d’Italia ha pubblicato l’11° aggiornamento della Circ. 285/13. Tale aggiornamento attua, tra l’altro, l’art. 52-bis del TUB che recepisce nell’ordinamento italiano le disposizioni della CRD IV in materia di obblighi per le banche di dotarsi di sistemi interni di segnalazione delle violazioni (c.d. whistleblowing).

In generale, l’obiettivo delle Disposizioni è quello di definire i requisiti minimi necessari per la predisposizione di sistemi di whistleblowing volti a consentire al personale di segnalare atti e fatti che possano costituire una violazione delle norme che regolano l’attività bancaria, garantendo al contempo la riservatezza e la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione e del soggetto segnalato.

In tale ambito, il presente Regolamento è volto a declinare idonee soluzioni organizzative in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni e proporzionalmente al profilo dimensionale e di complessità operativa della Banca.

La BCC di AQUARA ha adottato un sistema interno per consentire la segnalazione di presunte violazioni di disposizioni normative nazionali, dell’Unione Europea nonché dei principi contenuti nel Modello di Organizzazione e Gestione adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Possono effettuare una segnalazione:

  • i lavoratori dipendenti, tale possibilità è riconosciuta anche, 1) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali oppure durante il periodo di prova; 2) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso; e i lavoratori autonomi;
  • i titolari di un rapporto di collaborazione professionale di cui all’articolo 409 c.p.c. (ad esempio, rapporto di agenzia) e all’art. 2 D.Lgs. 81/15 (collaborazioni organizzate dal committente);
  • i lavoratori o collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
  • i liberi professionisti e i consulenti;
  • i volontari e i tirocinanti (retribuiti e non retribuiti);
  • gli azionisti (persone fisiche);
  • le persone con funzione di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Ai fini della segnalazione, i rapporti giuridici sopra indicati devono essere intrattenuti con la BCC di Aquara.

Come effettuare una segnalazione

La Società ha previsto un canale di segnalazione che garantisce con modalità informatiche la riservatezza dell’identità del Segnalante.
La piattaforma consente la segnalazione in forma scritta oppure in forma orale.
L’accesso alla piattaforma per l’inserimento delle segnalazioni deve essere effettuato utilizzando i link di seguito riportati:

Sono messi a disposizione degli utenti i manuali d’uso della piattaforma informatica.

La segnalazione deve consentire l’identificazione del segnalante, ove previsto dalla normativa, e deve contenere una circostanziata descrizione dei fatti e dei comportamenti considerati in contrasto con la normativa indicando, ove possibile, anche i documenti, le regole che si considerano violate e gli altri riscontri utili a condurre l’accertamento sui fatti contestati. Il segnalante ha infine l’obbligo di dichiarare se ha un interesse personale collegato alla segnalazione. Il canale non prevede la possibilità di presentare reclami e lamentele di carattere personale. Le informazioni acquisite verranno trattate con la massima attenzione e assoluta riservatezza. I dati personali e le informazioni acquisite dalla Società a cui viene inviata la segnalazione saranno trattati dalla stessa in qualità di Titolare del trattamento per la relativa gestione, in adempimento di un obbligo di legge. I dati saranno conservati non oltre 5 anni dell’esito finale della procedura.

Canali esterni alla Società

In via prioritaria, le persone segnalanti sono incoraggiate a utilizzare i canali interni e, al ricorrere di determinate condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna direttamente alle Autorità competenti.

È possibile effettuare una segnalazione esterna, per l’Italia, all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), se ricorre, al momento della sua presentazione, una delle seguenti condizioni:

  • non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa esterna;
  • ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito, dove per seguito si intende l’azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
  • ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione
  • ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La persona segnalante può rivolgersi ad ANAC anche per notificare eventuali atti ritorsivi subiti conseguenti ad una segnalazione.

Le segnalazioni esterne all’ANAC possono essere effettuate secondo le modalità previste dal sito istituzionale dell’Ente.