IMG-20210408-WA0030

NON BASTA FARE CAUSA ALLA BANCA PER AVER RAGIONE, ANZI…CI SI ESPONE A SPESE E FIGURACCE!

Laura Lippiello, Responsabile dell’Ufficio Legale della BCC di Aquara Vi invitiamo a leggere quanto segue:

Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice assegnatario del ricorso ex art. 700 cpc, in data 29/03/2021, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

… ritenuto, quanto alla domanda volta ad ottenere una pronuncia di condanna della BCC di Aquara al ripristino dei rapporti di conto corrente e delle aperture di credito, che essa sia inammissibile. Infatti nessuna norma dell’ordinamento abilita il giudice ad emettere un provvedimento contenente l’ordine ad una parte di ripristinare, cioè di far “rivivere” un rapporto contrattuale che sia stato risolto.
Invero, una volta che il contratto sia stato eliminato dalla realtà giuridica, esso non può in alcun modo essere oggetto di “reviviscenza” atteso che solo in presenza di un obbligo “ex lege” di stipulare un contratto (come nel caso di chi eserciti attività di impresa in regime di monopolio legale) il giudice ha il potere di ordinare al contraente che si rifiuta di farlo, di stipulare il contratto…..(omissis);
ritenuto che anche la domanda diretta ad ottenere la declaratoria di inefficacia del recesso esercitato dalla Banca di credito Cooperativo di Aquara vada dichiarata inammissibile. Sul punto infatti occorre considerare che l’eventuale pronuncia che dichiari inefficace il recesso esercitato dalla Banca in relazione ai contratti stipulati con la ricorrente comporterebbe, quale effetto, il venir meno degli effetti giuridici del predetto recesso, con sostanziale “revivescenza” dei rapporti contrattuali risolti, incorrendo in tal modo nell’inammissibilità della stessa per tutte le ragioni innanzi esposte con riferimento alla domanda di cui sopra;
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione così decide:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) Compensa integralmente le spese tra le parti.