causa

NON BASTA FARE CAUSA ALLA BANCA PER AVER RAGIONE, ANZI…CI SI ESPONE A SPESE E FIGURACCE

Vi invitiamo a leggere quanto segue:

Il Giudice Istruttore, in data 01.02.2021,
… letta, in particolare, la richiesta di provvisoria esecuzione avanzata dalla BCC di Aquara;
ribadita la idoneità della prova scritta posta a fondamento del decreto ingiuntivo, costituita da un contratto di fidejussione sottoscritto da XXXXX e da XXXXX;
ritenuto che nella presente fattispecie gli assunti di controparte non appaiono idonei a contrastare l’istanza ex art. 648 c.p.c., soprattutto in quanto propongono argomenti di mera forma, senza contestare, nella sostanza, la sussistenza del credito per come quantificato dalla banca;
che, invero, gli opponenti deducono la nullità delle clausole di reviviscenza e di sopravvivenza, ma senza spiegare come esse abbiano in concreto inciso, in maniera illegittima, sulla quantificazione del credito, che per altro non è stato contestato nel suo ammontare e che vede esposto anche il debitore principale, estraneo al rapporto di garanzia;
che, in sostanza, le clausole ritenute illegittime, pur a volerle considerare tali, non possono intaccare nel suo complesso l’intero rapporto, che pur ha consentito al correntista di usufruire di linee di credito;
che la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo può pertanto essere concessa (alla BCC di Aquara), non risultante scalfita l’efficacia probatoria del saldaconto ex art. 50 TUB dalle eccezioni di controparte;
P.Q.M.
CONCEDE la provvisoria esecuzione del decreto reso in data 03.10.2019 dal Tribunale di Salerno.